(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, con la quale la Regione istituisce un ufficio di collegamento a Bruxelles; Visto il «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles» approvato, ai sensi del comma 79 del citato Art. 8 della legge regionale n. 2/2000, con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2001, registro n. 1, foglio n. 373; Atteso che l'attivita' fin qui svolta, dall'entrata in vigore del citato regolamento, dall'ufficio di collegamento di Bruxelles ha evidenziato l'opportunita' di meglio chiarire alcuni punti del regolamento stesso; Considerata, pertanto, la necessita' di apportare delle modifiche al predetto regolamento; Vista la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive norme integrative e modificative; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 706 di data 28 marzo 2003; Decreta: Sono approvate le seguenti modifiche al «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles» approvato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. 1. Il comma 3 dell'Art. 1 del decreto del presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., e' soppresso.