(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto l'Art. 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000,
n. 2, con la quale la Regione istituisce un ufficio di collegamento a
Bruxelles;
    Visto  il  «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio
di  collegamento  di  Bruxelles» approvato, ai sensi del comma 79 del
citato  Art.  8  della  legge  regionale  n.  2/2000, con decreto del
Presidente  della  Regione  17 agosto 2001, n. 0316/Pres., registrato
alla Corte dei conti in data 24 settembre 2001, registro n. 1, foglio
n. 373;
    Atteso che l'attivita' fin qui svolta, dall'entrata in vigore del
citato  regolamento,  dall'ufficio  di  collegamento  di Bruxelles ha
evidenziato  l'opportunita'  di  meglio  chiarire  alcuni  punti  del
regolamento stesso;
    Considerata, pertanto, la necessita' di apportare delle modifiche
al predetto regolamento;
    Vista  la  legge  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'   generale   dello   Stato,  di  cui  al  regio  decreto
18 novembre   1923,   n.   2440  e  successive  norme  integrative  e
modificative;
    Visto  il  regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e la
contabilita'  generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative;
    Vista  la  legge  regionale  16 aprile  1999,  n.  7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 706 di data
28 marzo 2003;
                              Decreta:
      Sono  approvate  le  seguenti  modifiche  al  «Regolamento  per
l'esecuzione  delle  spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles»
approvato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n.
0316/Pres.:
                               Art. 1.
           Modifiche all'Art. 1 del decreto del Presidente
             della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.
    1.  Il  comma  3  dell'Art.  1  del  decreto del presidente della
Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., e' soppresso.